PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi, come definiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 68.635.200 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.